Descrizione
I L S I N D A C O
Considerata la natura prevalentemente agricola del territorio comunale e la presenza di tutti i fattori predisponenti l'innesto di incendi e la propagazione del fuoco: condizioni climatiche (alta temperatura, siccità, ventosità, ecc.) geomorfologia (pendenze, esposizione all'irraggiamento solare, ecc.) caratteristiche vegetazionali e selvicolturali (presenza di specie più o meno infiammabile, ecc.);
Considerato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di diversa natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;
Atteso che, al fine di una efficace prevenzione per gli incendi boschivi, i necessari interventi di limitazione delle probabilità di innesco e di propagazione degli incendi, devono essere effettuati prima della stagione estiva, a cura e spese dei proprietari dei boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione infiammabile, con un tempo utile massimo entro l'inizio della stagione estiva di ogni anno e che comunque, anche per tutto il periodo estivo dette aree vanno mantenute in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
O R D I N A C H E
• Tutti i proprietari, detentori e possessori a qualsiasi titolo, di terreni boschivi, agricoli e non, dovranno provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare dovranno procedere all'estirpazione di sterpaglie, erba secca, residui di vegetazione, cespugli nonché alla rimozione di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile;
• Ogni cittadino dovrà attenersi alle prescrizioni sopra esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
• Le attività di prevenzione incendi di cui sopra non dovranno comportare l'alterazione del suolo, che risulta consentita minimamente solo nel caso di formazione di piste tagliafuoco;
• Le predette attività dovranno essere effettuate con effetto immediato ed entro e non oltre il 14/06/2026 e le condizioni dovranno essere mantenute fino al 15/10/2026, fatta salva l'eventualità di estendere il periodo in relazione all’andamento climatico;
inoltre, dal 15 Giugno al 15 ottobre 2026, a salvaguardia delle zone a rischio incendio
O R D I N A
1. di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
4. di non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI
Su tutto il territorio comunale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
5. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
6. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
7. l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
8. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
9. è vietato l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
10. è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
11. fino al 15 ottobre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
12. fino al 15 ottobre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
Leggi l'Ordinanza n°26/2026
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Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026, 12:30